I No Tav scendono col treno delle 8.09 da Susa per rifiutare e quindi restituire al Questore di Torino i fogli di via dai comuni di Chiomonte, Giaglione e Venaus da poco emessi a danno di tre valsusini.
dal sito Notav.info le parole degli imputati sono: “….. stiamo parlando di una criminalizzazione costruita a tavolino in maniera meticolosa da chi serve il potere e le lobby affaristiche, che strumentalizza le azioni del movimento e tenta continuamente di intimidirlo attraverso denunce, processi, prevaricazioni, menzogne e, non è una novità, fogli di via dati in maniera del tutto arbitraria a chi vive in valle e si vede così vietare la libertà di circolazione all’interno della propria terra (sancita dalla carta costituzionale) e imporre l’interdizione dai luoghi di lotta.”
al grido di ” questa è la nostra valle, questa è la nostra terra!” i notav ritornano in valle di susa.
qui il video della giornata:
Di seguito un approfondimento sul Codice Rocco.
Il codice penale italiano è un corpo organico di disposizioni di diritto penale costituisce, insieme alla Costituzione ed alle leggi speciali una delle fonti del diritto penale. È comunemente conosciuto anche come Codice Rocco dal nome del suo principale ispiratore, Alfredo Rocco.
Alfredo Rocco (Napoli, 9 settembre 1875 – Roma, 28 agosto 1935) è stato un politico e giurista italiano, al cui nome è legato il codice penale da lui varato e tuttora sostanzialmente in vigore, promosse la codificazione penale del fascismo, firmando il codice penale e quello di procedura penale del 1930, e conciliando la scuola penale Classica e quella Positiva col sistema del cosiddetto “Doppio Binario”, ovvero l’alternanza fra pena e misura di sicurezza. Rocco traccia una sorta di filosofia della storia, che può esprimersi tramite il principio dell’organizzazione, quando si realizzano i momenti migliori della società umana: impero romano, cultura cattolica, grandi realtà statali, oppure tramite il principio dell’individualità, quando è protagonista la storia che vive i suoi momenti più bassi: barbari, movimento protestante, Rivoluzione. L’Italia, secondo Rocco, è riuscita a coniugare i due principi durante il risorgimento quindi è pervenuta all’organizzazione attraverso lo sfruttamento di idee liberali e democratiche questo periodo è seguito dal decadimento dell’età giolittiana che perdura sino alla prima guerra mondiale e con il fascismo si è tornati allo stato organizzato (principio dell’organizzazione), sempre Rocco dice che “la rivoluzione fascista è stata tale nel significato etimologico del termine che ha fatto tornare le cose come erano prima; è stata dunque una rivoluzione conservatrice, avendo dato vita ad un ritorno delle forme autoritarie e gerarchiche”.
Di qui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (abbreviato con l’acronimo TULPS), nell’ordinamento giuridico italiano, è un testo unico emanato con il R.D. 6 novembre 1926 n. 1846 ed approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è la norma fondamentale nell’ordinamento giuridico italiano per le materie relative alla pubblica sicurezza
Il talvolta anche capzioso uso della lingua lasciava, la libertà personale del cittadino, di fatto affidata al giudizio del singolo “birro”, il quale poteva interpretare aggettivi e sostantivi del testo normativo secondo la sua personale esperienza lessicale. La definizione del “mestiere di ciarlatano”, ad esempio, non precisata da altre norme, come tanti altri fra gli argomenti trattati, si lasciava enunciare con effetti giuridici al funzionario preposto, chiamato a interpretare le attività altrui secondo soggettive basi culturali.
Analizziamo come viene applicato:
Le misure di prevenzione sono misure special-preventive, contemplate dai sistemi penali, considerate tradizionalmente di natura formalmente amministrativa, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi. Vengono, quindi, applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato, onde la denominazione di misure ante delictum o praeter delictum.
Nelle misure di prevenzione personali il Foglio di via obbligatorio, sempre ad opera del questore, consiste nel ritorno al comune di residenza dei soggetti inquadrabili in una delle categorie indicate dall’art. 1 della legge n. 1423 del 1956, che siano però, al contempo, pericolosi per la sicurezza pubblica; i presupposti per l’applicazione del procedimento ha ad oggetto l’accertamento della pericolosità del soggetto (intesa come attitudine a commettere reato), che si esprime attraverso “comportamenti sintomatici” di varia natura, non definiti tassativamente. Oggetto, finalità e struttura del sistema delle misure di prevenzione sono modulati in funzione di un livello probatorio più basso rispetto al livello richiesto per l’affermazione di responsabilità in sede penale. I soggetti destinatari delle stesse, sono inquadrabili in 3 tipologie, originariamente definite dall’art. 1 legge 1423/1956 come modificato dall’art. 2 legge. n. 327/1988, oggi sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 159/2011, Codice Antimafia:
1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, siano abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2) coloro che, per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
3) coloro che per il loro comportamento, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la società, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Si osserva come le costanti critiche di illegittimità costituzionale al sistema delle misure di prevenzione, abbiano indotto il legislatore, con l’intervento novellatore del 1988 sulla legge n. 1423/1956, da un lato ad eliminare le tipologie soggettive empiricamente meno plausibili contenute nell’originario testo legislativo; dall’altro a tipizzare le restanti tipologie soggettive con maggiore garanzia e determinatezza. L’ambito di applicabilità delle misure di prevenzione è stato progressivamente esteso. Dapprima la 31 maggio 1965 n. 575 in funzione antimafia ha esteso l’applicazione delle misure di prevenzione agli «indiziati di appartenere ad associazioni mafiose» – laddove il fatto stesso che il legislatore richieda solo “indizi” di pericolosità sociale, evidenzia in modo chiaro la scelta di politica criminale operata. Successivamente, interviene ad opera della legge 22 maggio 1975 n. 152 (la c.d. legge Reale, dal nome del promotore Oronzo Reale), un’ulteriore estensione dell’ambito applicativo ad una nuova tipologia: i soggetti politicamente pericolosi.
Il carattere più rilevante di questa estensione consiste nell’aver ricollegato le misure di prevenzione non più a condotte presuntive e a modi di essere del soggetto, bensì «ad atti preparatori» che, come tali, possono anche limitarsi ad un preciso e circoscritto comportamento o presunto tale ma anche non verificatosi nel successivo.
Oggi chiediamo ad un dimostrante il perchè si sono ribellati all’applicazione del cosiddetto codice rocco: ” dopo non aver spostato il maxi-processo dall’aula bunker al Tribunale di Torino ed essere associati mediaticamente alla mafia e al terrorismo, dopo che concettualmente, con l’impedimento di un’opera da 23 anni ci fanno diventare soggetti politicamente pericolosi e quindi ci applicano il Tulps, diciamo basta questi fogli sono irricevibili, questa è la nostra valle, questa è la nostra terra, continueremo a percorrerla e continueremo a fermare quest’opera”.