Processo No Tav – Udienza dell’8 marzo

 

261516_2027623264145_1650964386_1982562_592860_nNell’aula bunker del carcere delle Vallette vengono rigettate le costituzioni di parte civile presentate nella scorsa udienza del 14 febbraio.
La parte civile in un processo penale è un soggetto danneggiato che intende far valere la propria domanda di risarcimento.
La costituzione delle parti civili in questo processo però non include soltanto i singoli operatori di Polizia che potrebbero vantare un dolo materiale, subito durante gli scontri nelle giornate del 27 giugno e del 3 luglio 2011. Parte in causa si sono dichiarati i sindacati di Polizia, compresi il Coir dei Carabinieri e il Cobar della Guardia di Finanza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ministero della Difesa, e i ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze che vantano un danno però di immagine. Tutti i danni sono stati valutati, a carico degli imputati attorno al milione di euro.
La possibilità che enti o organismi si costituiscano parte civile non è cosa nuova, ma i casi si sono moltiplicati negli ultimi anni sia per quanto riguarda l’accertamento di un danno patrimoniale, sia per quanto riguarda il danno di immagine e quindi di un danno non patrimoniale, che però vulnera la credibilità di un organismo. Ed è questa seconda facoltà, di costituirsi parte civile, la più discussa dalla giurisprudenza anche recente: poiché se da un lato vi sono sentenze che ammettono un danno non patrimoniale, considerato come depauperazione della credibilità di un ente, del suo discredito in senso generale e della diminuzione di fiducia che in esso possono riporre i suoi consociati; d’altro canto esistono sentenze più restrittive della Cassazione, come la n. 32357 del 2001 che recita: “Non è risarcibile del danno all’immagine da un reato a un ente pubblico, in quanto tale danno è riferibile solo a sofferenze fisiche o psichiche subite da persona fisica”.
Ciò che bisogna accertare sono le cause che dimostrino la sussistenza di un nesso ideologico tra il danno subito e l’azione commessa dal soggetto attivo nel reato, ovvero la pertinenza di un ente in fatti commessi realmente.
I sindacati di Polizia per esempio sono organizzati, come i sindacati di altre categorie, attorno all’art. 9 dello Statuto dei lavoratori al quale fanno in un modo o nell’altro riferimento i singoli articoli degli statuti di ciascun sindacato: uno degli scopi perseguiti dal sindacato è quello di studiare e coordinare e operare per la difesa e il raggiungimento di interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, morali, e materiali degli iscritti; nonché di migliorare la capacità professionale, il patrimonio culturale e morale migliorando il funzionamento dei servizi e dell’istituzione, concepita come un tutto organico, all’interno del quale si forma, senza soluzione di continuità, la carriera del personale.
Questo orientamento attiene a tutti i sindacati in quanto organismo intermedio tra parti sociali e governo, e tra questi si annoverano i sindacati di Polizia costituitisi parti civili in questo processo, Ugl, Sap, Siap, Siulp. Ma il danno all’immagine del sindacato verte su un altro compito che il sindacato ha nei confronti dei propri iscritti e dei lavoratori in senso più generico, poiché è previsto che i lavoratori, attraverso le loro rappresentanze, possano controllare l’applicazione delle norme sulla prevenzione infortuni e malattie professionali e possano promuovere la ricerca e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
Il problema è allora di individuare il contesto, l’ambito nel quale tale facoltà può essere esercitata, che è relativo al luogo di lavoro.
Determinare il luogo di lavoro nel quale il ruolo del sindacato è pertinente diventa quindi essenziale, per capire quali siano i limiti del suo intervento e quindi, nel caso specifico la legittimità della sua costituzione di parte civile. L’avvocato Novaro, nella sua lunga disquisizione, ha portato l’esempio di un processo per molestie sessuali subite da una operatrice di Polizia ad opera di un suo maggiore in grado, processo per il quale il Siulp si era costituito parte civile. La Cassazione ritenne di poter accettare la costituzione di parte civile del sindacato di Polizia facendo riferimento a sentenze relative ai casi di violenza sessuale nei luoghi di lavoro, nei quali anche il sindacato si fa garante dell’integrità fisica e psicologica del lavoratore. La funzione dei sindacati di Polizia quindi attiene alla tutela dei propri iscritti nell’ambito del luogo di lavoro, alle condizioni lavorative, alla assistenza socio-sanitaria e alla prevenzione delle malattie professionali così come in materia anti-infortunistica.
Tuttavia non riguarda i dispositivi relativi alla gestione dell’ordine pubblico. L’articolo 83 della Legge 121/1981, legge con cui venne smilitarizzata la Polizia, dichiara che i sindacati di Polizia non hanno voce in capitolo nell’organizzazione dei dispositivi di ordine pubblico, nei compiti operativi. Dunque se è vero che sul luogo di lavoro la lesa credibilità del sindacato può essere invocata poiché esso stesso è tutore dell’integrità fisica e psicologica del lavoratore, fuori da questi margini decade la sua responsabilità, e con essa anche la possibilità di vedersi leso nell’immagine su un territorio che non è più di sua competenza. E questo processo non è condotto su fatti relativi a qualcosa accaduto nell’ambito di una caserma o di una questura, bensì alle giornate di scontri avvenuti il 27 giugno e il 3 luglio 2011 in Val Clarea e ai quali le forze dell’ordine risposero dispiegando un immenso dispositivo di sicurezza sul territorio valsusino, sul quale il sindacato non ha responsabilità, né può trarre dai danni subiti ai suoi iscritti un danno alla propria immagine.
Discorso a parte va fatto per gli organi di rappresentanza di Guardia di Finanza e Carabinieri, anch’essi costituitisi parte civile lamentando un danno di credibilità e di immagine. In realtà Cobar e Coir non sono neanche sindacati e non svolgono ruolo di sindacato. Essi svolgono soltanto funzioni consultive, formulando pareri e proposte, in quanto organi di rappresentanza interna all’ordinamento militare. Ma non si può applicare a essi l’articolo 9 dello Statuto dei lavoratori su cui si incardinano gli statuti particolari di ciascuna organizzazione sindacale. Semplicemente non sono sindacati preposti a salvaguardare attraverso la vigilanza l’integrità fisica e psicologica dei propri iscritti nonché la prevenzione di malattie professionali e degli infortuni sul lavoro di cui infatti non si rinviene traccia nelle loro normative. Cobar e Coir possono formulare pareri e richieste di natura economica e previdenziale per esempio, di trattamento sanitario o culturale e morale, ma non hanno la possibilità di esercitare una rappresentanza legale all’esterno della gerarchia militare.
Quindi in sintesi, stando alla Memoria depositata dall’avv. Novaro né i sindacati di Polizia né gli organi di rappresentanza militari avrebbero titolo a presentare atti di costituzione di parte civile nel processo in corso.
Atti peraltro diversificati e viziati da anomalie procedurali. Diversificati poiché se da un lato i sindacati Ugl, Siap e Siulp si costituiscono parte civile per i soli propri iscritti, d’altro canto la parte civile si presenta contro tutti gli imputati senza specificare contro quali di essi, per quale specifico motivo e per quale specifica occasione si presentano parte civile (il Siap si presenta anche parte civile per il danneggiamento di mezzi della Polizia, integrità dei quali esula del tutto dalle competenze del sindacato).
Molte delle costituzioni di parte civile poi creano una commistione tra due articoli del Codice di procedura penale ben distinti, per i quali la procura speciale viene disciplinata, semplicemente: un conto è che una persona giuridica si costituisca parte civile (art. 100 del c.p.p.), un conto che si trasferisca il diritto sostanziale a un legale, che il soggetto (persona fisica o ente) elegge a rappresentante della propria parte civile. Molti degli atti di costituzione di parte civile, sia quelli dei sindacati sia poi quelli di singoli operatori son stati presentati come se in essi vigesse la procura speciale attraverso la rappresentanza di un avvocato, salvo poi trasformarsi in una parte civile sostenuta dal soggetto presentante mischiando di fatto due norme di procedura penale ben distinte.

Infine rimane per la parte difensiva il rigetto della costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei diversi ministeri.
I motivi che emergono dalla causa petendi dell’atto di costituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono sotanzialmente tre.
Un danno non patrimoniale relativo alle ripercussioni nazionali internazionali che l’Italia avrebbe subito, sul piano delle relazioni bilaterali tra Francia e Italia, dell’importanza strategica del futuro assetto delle infrastrutture e degli impegni assunti a livello europeo.
La sottrazione di una parte del territorio nazionale alla sovranità nazionale, ovvero l’occupazione abusiva del territorio della Maddalena, che avrebbe comportato l’adozione di misure straordinarie di gestione dell’ordine pubblico con le conseguenze che hanno portato a questo processo.
Il grave turbamento determinato nella collettività a seguito di reiterati atti di violenza.
Per quanto riguarda il primo punto, la lesa immagine riguarderebbe non già un particolare governo in carica, ma l’immagine stessa del governo in quanto compagine politica, punto di riferimento di quel Sistema-Italia e per estensione tutti i cittadini italiani, l’immagine cioè dell’Italia all’estero, della credibilità del nostro Paese. Tuttavia se la vicenda sottostante a questo processo contro una cinquantina di No Tav fosse così lesiva, bisognerebbe che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituisse parte civile per tutti i processi di gravità più sostanziale quali quelli relativi alla criminità organizzata, non ultimo per esempio il processo Minotauro che viene celebrato proprio in questo stesso periodo. Non diversamente come accadde in passato, in processi nei quali, sì, la credibilità dell’immagine dello Stato poteva vedersi lesa in gravi processi per costituzione di banda armata, o per la comprovata corruzione di un magistrato, o come quello della Uno Bianca per gli efferati reati commessi. In realtà, un unico imputato ha finora patteggiato una pena di un anno per i fatti relativi alle due giornate per le quali è stato istruito questo processo, questo determina anche un riferimento oggettivo della distanza tra i motivi che dovrebbero consentire e giustificare la costituzione di parte civile da parte dello Stato e la portata reale dei reati contestati agli imputati.
Analoga iperbole avviene per il punto relativo al turbamento della collettività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si presentò per esempio parte civile in un processo per l’eccidio di 560 persone a Sant’Anna di Stazzema nel 1944 a opera delle SS tedesche. Anche in questo caso, il divario tra il “turbamento” provocato da un eccidio di quelle proporzioni e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, in due giornate di confronto, di conflitto sociale è tale da neutralizzare il significato stesso di “turbamento”, rendendolo inutile o quantomeno del tutto arbitrario.
Paragonare un eccidio a reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al danneggiamento sposta i termini della stessa causa petendi, ovvero la costituzione di parte civile da parte dello Stato non si riferisce più a singole persone, per singoli episodi di violenza in quelle due singole giornate di protesta ai quali fa riferimento questo processo, non si riferisce più alla sottrazione di territorio, all’abusivismo e alle occupazioni che hanno poi portato alla militarizzazione di quello stesso territorio, ma contro un movimento popolare che ha fatto della resistenza civile la cifra ventennale della sua lotta contro il Tav, contro lo sperpero di denaro pubblico e contro il disastro ambientale che deriverebbe dall’opera contestata.