
di Daniela Giuffrida.
Le mancate verifiche del Collegio dei Verificatori (disposte dalla sentenza interlocutoria del CGA 581/2015 del 3 settembre scorso) sul Muos si sono concluse ed una relazione, contenente “conclusioni” che rimarcano il vuoto di dati certi e l’approsimazione del medoto usato, è stata depositata nella giornata di ieri.
In ritardo sui tempi previsti, per una serie di problemi non chiariti, il collegio dei Verificatori ha imposto ai Tecnici di parte tempi brevissimi per la loro “contro-relazione”che, comunque, è arrivata puntuale e circostanziata. La corsa contro il tempo dei CTP, per certi versi, è stata inutile dal momento che le loro controdeduzioni, non sono state allegate alla relazione presentata dalla Sarto al presidente del CGA, così come invece era stato disposto dalla sentenza del 3 settembre.
Termini non rispettati, misure non effetuate, utilizzo di dati forniti dagli americani su piano previsionale di un tecnico di “parte interessata” al giudizio, nessun tipo di valutazione chiara e neutrale, quindi, sulle conseguenze dell’impatto delle elettroemanazioni sulla salute della popolazione. Unica certezza: aver ritenuto rischioso per la popolazione, rilevare misure con gli apparati accesi e al minimo della loro potenza.
Tutte gravi carenze formali che siamo certi verranno prese in considerazione dai giudici del CGA, così come siamo certi verranno prese nella giusta considerazione anche le conclusioni alle quali i Verificatori sono giunti.
Queste si basano su una “attendibilità supposta” delle fonti statunitensi, pertanto esse potranno variare se le modalità reali di funzionamento, delle antenne e dell’impianto Muos, saranno diverse da quelle dichiarate dagli USA. Accertato che gli apparecchi elettromedicali non sono compatibili con le frequenze del Muos (non tollerano radiazioni oltre i 3 v/m) e che non vi sono conoscenze sull’impatto delle REM sulle specie animali e vegetali che vivono intorno e all’interno della sughereta; un breve accenno è stato fatto alle eventuali interferenze sui voli aerei che non corrono alcun rischio: ad avere problemi potrebbero essere soltanto gli aerei più vecchi, quelli non forniti di certificazione attestante la loro difesa dalle onde elettromagnetiche.
Chissà come si ovvierà a questi due inconvenienti, modificando le apparecchiature di volo di un numero imprecisato di “vecchi” aeromobili? E per le attrezzature elettromedicali?
Nel frattempo, in concomitanza con il deposito della relazione finale dei Verificatori, anche una MEMORIA indirizzata al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, è stata depositata ieri mattina dai legali del Comitato Regionale Siciliano di Legambiente.
Un documento unico, controfirmato anche dal Movimento No Muos Sicilia, dal W.W.F. Italia, da un gruppo di singoli cittadini e attivisti del Coordinamento Regionale dei Comitati No Muos e da alcuni Comuni (Modica e Gela), tutti insieme, contro il Ministero della Difesa e gli altri enti istituzionali coinvolti nella questione MUOS di Niscemi.
I legali dei No Muos, hanno preso atto di quanto affermato dalla presidente del collegio di verificazione Maria G. Sarto in una sua nota, inviata lo scorso 12 gennaio, al presidente del CGARS.
Nel documento, i firmatari, esprimono serie perplessità sulle modalità di “Verifica” messe in atto dal collegio dei Verificatori e denunciano circostanze quanto meno anomale, dal momento che:
- non è stata espletata la verificazione programmata sui luoghi per i giorni 13 e 14 gennaio 2016, con la quale il Collegio di verificazione avrebbe dovuto procedere alle misurazioni dei campi elettromagnetici irradiati contemporaneamente ed alla massima potenza dai sistemi impianti MUOS, NTRF ed LF nelle condizioni di effettivo funzionamento;
- l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America ha trasmesso in data 12 gennaio 2016 al Collegio di Verificazione “documentazione tecnica contenente le caratteristiche radioelettriche dell’impianto” (v. nota 12.01.2016);
- sempre in data 12 gennaio 2016, l’ARPA Sicilia ha comunicato che alcune delle strumentazioni necessarie per le misurazioni del campo elettromagnetico sono state in questo momento “…inviate per taratura alla ditta” e che, essendo i tempi di detta taratura di circa 15 giorni, ciò “…rende impossibile la programmazione di una nuova data per lo svolgimento delle misure entro il termine previsto per la conclusione della verificazione”;
- il Presidente del Collegio di Verificazione ha conclusivamente comunicato che “…completerà nei tempi previsti la stesura della 4 relazione di verificazione, unicamente sulla base dei dati attualmente disponibili”.
Le circostanze sopramenzionate, conducono a ritenere che:
- la verificazione disposta dal C.G.A. sostanzialmente non verrà eseguita, poiché la relazione finale verrà redatta non sulla base di accertamenti e misurazioni in loco, comunque indispensabili per una risposta ai quesiti posti al Collegio di Verificazione;
- la verificazione disposta dal C.G.A. – date le modalità con le quali è stata effettuata –non è sostanzialmente suscettibile di colmare il “difetto di istruttoria” (cfr. pag. 55, capo 38 della sentenza n. 581/2015 cit.) che vizia gli originari provvedimenti autorizzatori rilasciati dalla Regione siciliana.
“Tale difetto – affermano i legali – costituisce senz’altro il punto cruciale e critico dell’odierna materia del contendere, è stato dedotto ab origine dal Comune di Niscemi con il ricorso del 2011 e con particolare riguardo al rischio per la salute umana delle popolazioni insediate nel territorio limitrofo all’impianto MUOS – rischio che diviene incalcolabile ed esponenziale ove si consideri il cumulo delle emissioni provenienti dalle varie fonti esistenti sui luoghi – è stato già portato alla luce a mezzo degli accertamenti tecnici e della verificazione eseguita in prime cure dal Prof. Marcello D’Amore”
- i verificatori sembra non abbiano dato seguito al “criterio metodologico” indicato correttamente dal C.G.A., nel senso che la verificazione avrebbe dovuto condurre ad una valutazione tecnica e scientifica di non pericolosità sulla base della migliore scienza del momento, in conformità al superiore PRINCIPIO DI PRECAUZIONE: basti solo considerare che il Collegio di Verificazione non ha eseguito accertamenti in loco ed anzi ha utilizzato dati forniti dall’Ambasciata degli Stati Uniti d’America la quale opera a sua volta in stretta collaborazione con il Ministero della Difesa (SIC!);
- pertanto la verificazione condotta in questa sede non soddisfa a tutte quelle condizioni che devono oggettivamente sussistere per escludere (a contrario sensu) il ricorso nella specie all’applicazione del principio di precauzione (v. pag. 40 e segg. sentenza non definitiva); l’analisi meramente documentale dei dati condotta dal Collegio di verificazione senza alcuna verifica e misurazione delle emissioni ad impianto funzionante non può ritenersi concludente, precisa e concordante!
“Nella buona sostanza – affermano i legali – ciò che vuole sostenersi è che la rinnovazione della verificazione disposta da codesto C.G.A. – per il modo in cui (non) è stata effettuata – non fornisce risposte conclusive e convincenti alla stregua del principio di precauzione; in verità detta verificazione si fonda (testualmente come risulta dalla nota 12.01.2016) sulla sola analisi di dati documentali e non su dati risultanti da 6 misurazioni condotte effettivamente sui luoghi mediante accensione simultanea a Niscemi dell’impianto MUOS e del sistema NRTF, HF e LF.
Sotto questo profilo non v’è chi non veda come i verificatori abbiano sostanzialmente abdicato alla loro posizione di “terzietà” e di “fedeltà” rispetto all’incarico ricevuto, non foss’altro perchè l’indagine istruttoria condotta in questa sede dal Collegio di Verificazione non fornisce una risposta certa, definitiva e convincente né al primo quesito, quello cioè di accertare “L’EFFETTIVA CONSISTENZA E GLI EFFETTI ANCHE SULLA SALUTE UMANA DELLE EMISSIONI GENERATE DALL’IMPIANTO MUOS, QUANDO FUNZIONANTE, CONSIDERATO SIA ISOLATAMENTE SIA IN CUMULO CON GLI IMPIANTI DI RADIOTRASMISSIONE GIA’ ESISTENTI E RICADENTI AL’INTERNO DEL TERRITORIO SICILIANO POTENZIALMENTE SUSCETTIBILE DI ESSERE INVESTITO DAL SUDDETTO IMPIANTO”, nè tampoco al secondo quesito cioè quello di accertare “SE TALI EMISSIONI (VALE DIRE QUELLE CONCRETAMENTE MISURATE AD IMPIANTO FUNZIONANTE! NDR) FOSSERO CONFORMI O MENO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DALLE ESPOSIZIONI ELETTROMAGNETICHE, DI TUTELA AMBIENTALE DELLE AREE SIC E DI PREVENZIONE ANTISISMICA”.
*Il testo completo della Memoria è in nostro possesso
(D.G. 30.01.16)