
di Daniela Giuffrida.
Così come era stato determinato in precedenza, si è svolta due giorni fa, il 21 ottobre, l’ udienza camerale del CGA che avrebbe dovuto discutere le due istanze di modificazione presentate immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza interlocutoria n.581/15 depositata il precedente 21 settembre, riguardante il Muos di Niscemi.Gli avv. ti di Legambiente, Ass. No Muos Sicilia e singoli cittadini niscemesi, molti dei quali aderenti al Coordinamento Regionale dei Comitati No Muos, insieme anche ai Comuni di Modica, Gela e Vittoria, hanno notificato un “Ricorso per Revocazione” avverso la sentenza interlocutoria del CGA (la n. 581/2015 di cui sopra), con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa aveva “annullato” la sentenza di primo grado del TAR Sicilia e parzialmente “definito” il giudizio d’appello riguardante il MUOS.
Nella seduta in questione è stato deciso che la trattazione delle due istanze di modifica dei provvedimenti istruttori presentati dai Comitati No Muos e dal Comune di Niscemi, istanze che riguardavano l’ ulteriore verificazione disposta dal CGA, sarà differita alla prossima udienza del 16.12.2015.
Contestualmente, i legali hanno ritenuto necessario notificare ai giudici del CGA il nuovo “Ricorso per Revocazione” perché la loro Sentenza del 21 settembre scorso aveva deciso, in via definitiva, quattro dei cinque ricorsi proposti in primo grado (definiti con unica sentenza dal TAR Sicilia) ma, la stessa sentenza, apparivaassolutamente viziata da gravi errori sia sulla ricostruzione che sulla valutazione delle verificazioni e degli studi effettuati in precedenza, che avevano condotto i giudici del Tar ad emanare la loro sentenza di primo grado.
“In particolare – affermano i legali No Muos – il CGA ha ritenuto che la Regione, nell’annullare le autorizzazioni, il 29 marzo 2013, avesse proceduto dichiarando, senza la dovuta istruttoria, che mancassero seri studi sull’impatto del MUOS sulla salute e l’ambiente” non considerando assolutamente che in precedenza, il 5 febbraio 2013, si era svolta all’ARS l’audizione dei Proff. Livreri e Zanforlin, redattori dello studio dell’Università di Palermo utilizzato per le autorizzazioni.
Dalle dichiarazioni dei due tecnici dell’Università di Palermo “era emerso in modo chiarissimo come lo studio fosse assolutamente insufficiente, privo di scientificità ed eseguito in carenza di dati essenziali (cosa del resto poi acclarata dal Verificatore nominato dal TAR Prof. D’Amore). A tale audizione era presente l’allora Dirigente dell’ARTA Dott. Arnone che, quindi, aveva avuto diretta conoscenza delle carenze dell’elaborato Livreri e Zanforlin e quindi dell’insussistenza di seri studi sull’impatto del MUOS sull’ambiente e la salute umana denunciata come vizio delle autorizzazioni in sede di annullamento delle stesse.”
Altro fatto imprescindibile, ma non tenuto in considerazione dal CGA, riguarda la ricaduta in “zona A”(già dal 2009) di tutta l’ area su cui insiste la struttura dell’impianto MUOS. Ricordiamo che la zona A, per di più in un area protetta come quella della sughereta di Niscemi, rende assolutamente incompatibile, con la legge che la regolamenta e tutela, qualsiasi forma di urbanizzazione.
“Ad avviso dei legali – afferma il Coordinamento Regionale dei Comitati No MUos – il Collegio sarebbe incorso in quello che la giurisprudenza ha denominato “abbaglio dei sensi” ed il CGA deve riesaminare i capi contestati della sentenza impugnata.”Appare evidente che se il Ricorso per Revocazione, notificato due giorni fa, venisse accolto dal CGA, confermerebbe la sentenza di primo grado del TAR Sicilia e non sarebbe più necessaria la nuova verificazione. Come dire che i giochi sono tutti ancora assolutamente “aperti”.
(D.G. 23.10.15)