ON.LE CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA IN SEDE GIURISDIZIONALE – PALERMO
Istanza di modifica dei provvedimenti istruttori
(Ric. n. 379/2015 R.G. – Udienza: 16 dicembre 2015)
[omissis]
NEI CONFRONTI
1) MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
2) ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA; 3) DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE DELL’ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA; 4) ARPA SICILIA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente; 5) DIPARTIMENTO AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI; 6) ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI; in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore,;
COMUNE DI NISCEMI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo Nigro;
Premesso che:
Con Sentenza n. 581/2015 l’Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ha parzialmente definito il giudizio n. 379/2015 R.G., rinviando la decisione definitiva al compimento di apposita attività istruttoria.
Che in particolare, rispetto a quest’ultima, viene stabilito nella sentenza stessa quanto segue: Ritiene, in sostanza, il Collegio che l’accertamento sulla eventuale pericolosità del Muos debba essere affidato, collegialmente, a due scienziati di chiara fama e a tre Ministri aventi investiture istituzionali nelle materie lambite dalla controversia.
I due componenti di estrazione scientifica, aventi competenze nel settore delle emissioni elettromagnetiche, dovranno essere rispettivamente indicati (entro 20 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza), uno dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) e l’altro dal Presidente del Consiglio universitario nazionale (C.U.N.).
I Ministri incaricati della verificazione sono invece individuati nel Ministro pro tempore della salute, nel Ministro pro tempore dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili attinenti alla navigazione aerea (in ragione dei pericoli per la sicurezza pubblica e, quindi, anche per la salute delle popolazioni, ipoteticamente riconducibili al pericolo di incidenti aerei), nel Ministro pro tempore delle infrastrutture e dei trasporti.
Si ritiene, poi, doveroso riconoscere ai ridetti Ministri verificatori la facoltà di delegare gli accertamenti di competenza a personalità, nominativamente indicate, provviste della necessaria preparazione tecnica (non necessariamente appartenenti ai ruoli dei rispettivi Dicasteri); ciascun Ministro, in particolare, potrà delegare lo svolgimento dell’incarico a un esperto appositamente nominato.
I cinque componenti, così individuati si costituiranno in collegio di verificazione (il cui presidente sarà il componente indicato dal C.U.N.) entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza.
Alle operazioni di verificazione potrà altresì partecipare, ove nominato, un tecnico di parte per ciascuna parte in lite, compresi gli intervenienti.
La verificazione dovrà svolgersi in contraddittorio e avrà ad oggetto i seguenti quesiti, formulati sulla base di quelli in primo grado declinati dal T.a.r.: “Accerti il collegio dei verificatori,
1) quale sia l’effettiva consistenza e quali siano gli effetti, anche sulla salute umana, delle emissioni elettromagnetiche generate dall’impianto Muos, quando funzionante, considerato sia isolatamente sia in cumulo con gli impianti di radiotrasmissione già esistenti e ricadenti all’interno del territorio siciliano potenzialmente suscettibile di essere investito dalle emissioni prodotte dal suddetto impianto;
2) se tali emissioni siano conformi, o no, alla normativa (sovranazionale, nazionale e regionale) in materia di tutela dalle esposizioni elettromagnetiche, di tutela ambientale delle aree SIC e di prevenzione antisismica;
3) se le emissioni elettromagnetiche dell’impianto Muos possano mettere in pericolo, tenendo conto anche della possibilità di un errore di puntamento delle antenne, la sicurezza del traffico aereo civile.”.
Ai verificatori è attribuita la facoltà di prendere visione e di estrarre copia di tutti i documenti e di tutti gli atti contenuti nel fascicolo emarginato.
I verificatori dovranno preventivamente comunicare ai tecnici nominati dalle parti la data, il luogo e l’ora dell’inizio delle operazioni di verificazione e delle successive sedute.
Della relazione di verificazione dovrà essere disposta una prima versione da sottoporre alla valutazione dei tecnici nominati dalle parti e la versione definitiva, da depositare presso la segreteria di questo Consiglio, dovrà tener conto delle osservazioni eventualmente formulate da detti tecnici.
La relazione definitiva di verificazione dovrà essere votata da tutti i componenti del collegio (potendo essi esprimere un voto ciascuno) e sarà approvata con il voto favorevole di almeno tre componenti; i componenti eventualmente dissenzienti saranno onerati della redazione di una propria relazione, nella quale siano compiutamente e chiaramente esplicitate le ragioni del dissenso rispetto alla opinione espressa dalla maggioranza.
Delle operazioni di verificazione dovrà esser steso un verbale, da allegare alla relazione definitiva.
Per il compimento delle operazioni e, quindi, per il deposito della relazione definitiva in segreteria, è fissato il termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza termine di 30 giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Il termine di 60 giorni, in applicazione analogica della regola dettata dall’art. 392, comma 2, c.p.p., è da reputarsi congruo rispetto al principio della ragionevole durata del giudizio.
Tutte le spese della verificazione (vitto, alloggio, viaggi, copie, esami strumentali, ecc.) saranno anticipate dal Comune di Niscemi a prima richiesta dei verificatori (ciò perché la verificazione viene disposta in relazione a un motivo dell’appello incidentale interposto dall’Ente civico).
Sul compenso finale spettante ai verificatori provvederà il Consiglio, con separato provvedimento, una volta depositata la relazione.
Il Consiglio applicherà la regola di giudizio ricavabile dall’art. 116 c.p.c., tra l’altro, nei casi in cui l’incarico di verificazione:
– non si concluda nei termini stabiliti, fatte salve le eventuali proroghe ove occorrenti e tempestivamente richieste;
– non possa svolgersi per mancata anticipazione delle spese della verificazione;
– non si basi anche sui risultati degli accertamenti, effettuati in loco, delle emissioni effettivamente prodotte dall’impianto Muos in un arco temporale rilevante ai fini valutativi (compatibilmente con la durata massima stabilita per l’effettuazione della verificazione).
In ossequio a principio di sinteticità, la relazione di verificazione – al netto dei verbali e delle intestazioni – dovrà essere stesa per iscritto, su supporto cartaceo e informatico, e dovrà avere una lunghezza non superiore a 50 pagine, redatte in formato word, con carattere di corpo 12, per un massimo di 30 righe per ciascuna pagina.
Gli allegati – eventualmente menzionati nella relazione – dovranno essere depositati in segreteria unicamente su supporto durevole di tipo informatico, in esemplari sufficienti per il Collegio giudicante e per le parti.
Considerato inoltre che, dalla lettura della nota del 10 aprile 2015 a firma del Capo dell’Ufficio di cooperazione per la difesa (ODC) presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, si apprende che l’impianto Muos è già funzionale, seppur non operativo, e che i lavori di costruzione si sono conclusi il 26 gennaio 2014, il Ministero della difesa – tenuto conto dello “spirito di collaborazione reciproca e ai sensi degli accordi internazionali” (così recita la predetta nota) che legano il Dicastero appellante e l’omologa amministrazione statunitense – dovrà assicurare che i verificatori siano posti nelle condizioni migliori per poter compiere gli accertamenti disposti da questo Consiglio e a tal fine il Ministero della difesa curerà tutti gli aspetti relativi ai buoni rapporti istituzionali tra le due amministrazioni militari.
RITENUTO CHE
Nella parte in cui dispone l’attività istruttoria la Sentenza abbia natura e contenuto di ordinanza collegiale istruttoria posto che, a mente dell’Art. 66 del Codice del Processo Amministrativo il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l’organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva.
Che vada pertanto applicato il principio giuridico per il quale, indipendentemente dal nome iuris attribuito, gli atti giuridici, compresi i provvedimenti giudiziali, hanno la natura correlata al proprio contenuto tipico.
Nella specie, quindi, dovendosi la Sentenza n. 581/2015, parzialmente qualificare come Ordinanza Istruttoria, sia revocabile o modificabile in corso del giudizio come atto istruttorio.
OSSERVATO
La disposizione dell’attività istruttoria, la composizione del Collegio dei Verificatori ed i quesiti sembrano essere viziati da erronee valutazioni sia di fatto che di diritto sicché occorre chiederne la revoca o, in via gradata, la modifica.
In particolare, che oggetto del giudizio, non può essere la pericolosità del MUOS per la salute, l’ambiente ed il traffico aereo bensì la validità delle autorizzazioni.
Pertanto, le carenza riguardanti la valutazione di tali pericoli e pregiudizi, veniva nei ricorsi denunciata al fine di dimostrare l’annullabilità delle autorizzazioni rilasciate nel giugno del 2011 in quanto inficiate da vizi di legittimità per carenza di istruttoria.
Tale carenza istruttoria era già stata rilevata dall’Assessorato in sede di annullamento. Ed a tal riguardo va stigmatizzato che la Sentenza Parziale (con contenuto anche di Ordinanza Istruttoria) non consideri quale attività istruttoria l’audizione il 5 febbraio del 2013 dei due tecnici nominati dall’Università di Palermo, Livreri e Zanforlin, alla quale era presente il Dirigente Arnone, poi autore degli annullamenti, benché documento già prodotto in atti, dal quale emerge in modo incontestabile che i due tecnici svolsero un lavoro incompleto non avendo a disposizione dati fondamentali e basati sull’erroneo presupposto che il MUOS non avrebbe sommato le proprie emissioni elettromagnetiche a quelle delle antenne NRTF in quanto queste ultime sarebbero state dismesse. Nella stessa audizione venne evidenziato anche un, non denunciato, conflitto di interessi posto che la Prof.ssa Livreri aveva rapporti d’affari con una delle ditte incaricate dei lavori del MUOS.
La carenza della relazione Livreri e Zanforlin venne inoltre confermata dal Verificatore Prof. D’Amore del quale la sentenza non spiega perché ritenga insufficiente il giudizio.
Peraltro la stessa Sentenza/Ordinanza Collegiale n. 581/2015 coglie correttamente l’oggetto del giudizio, ordinando tuttavia attività istruttorie che eccedono dal Thema Decidendum.
Al riguardo va richiamato il capo 38 della sentenza: “38. –Una volta respinti i motivi, testé esaminati, del primitivo ricorso del Comune di Niscemi, riproposti con l’appello incidentale, occorre ora scrutinare le residue doglianze, con le quali l’Ente civico ha essenzialmente stigmatizzato il difetto di istruttoria che vizierebbe gli atti di autorizzazione rilasciati dalla Regione siciliana.”
Tuttavia, se oggetto del giudizio devono essere le carenze istruttorie delle originarie autorizzazioni, è evidente che lo scrutinio, anche di natura tecnica debba essere incentrato sugli stessi atti istruttori.
I verificatori, dovrebbero quindi verificare, in particolar modo se lo studio “Livreri – Zanforlin” fosse corretto nel suo svolgimento. E se l’attività istruttoria compiuta fosse esaustiva rispetto a tutte le possibili implicazioni dell’impianto.
Rispetto al primo punto sembra che abbia risposto in modo ineccepibile il Verificatore del giudizio di prime cure Prof. D’Amore. Quegli studi erano erronei e realizzati in assenza di elementi essenziali. Tale carenza non può essere oggetto di una sanatoria postuma effettuata in corso di giudizio, come si pretenderebbe con la disposta attività istruttoria.
Al riguardo è evidente, che la relazione dell’Università di Palermo (Livreri – Zanforlin) fece da guida a tutte le amministrazioni coinvolte nella conferenza dei servizi sicché è evidente che pareri e nullaosta espressi in quella sede potevano ben essere differenti ove le predette amministrazioni fossero state a conoscenza delle carenze degli studi che quindi, vanno considerate come un vizio corrosivo dell’intera conferenza dei servizi. Prova ne è il comportamento del Comune di Niscemi che modificò la propria valutazione non appena appreso da una propria istruttoria che quegli studi dovevano considerarsi inattendibili. Anche nella denegata ipotesi che si accertasse ora che quegli studi, benché erroneamente realizzati in assenza di dati essenziali, giungessero a conclusioni non dissimili dal vero (circostanza negata dagli studi tecnici del Gruppo di studio coordinato dal Prof. Zucchetti), ciò non sanerebbe, quindi, gli atti autorizzatori che ne sarebbero comunque viziati e resterebbero annullabili.
Inoltre, la verificazione propone elementi di giudizio nuovi che non vennero nemmeno esaminati in sede di autorizzazione (il rischio per il traffico aereo). Ed è evidente che, ove tali elementi siano ritenuti rilevanti, ciò costituirebbe un’ulteriore carenza dell’autorizzazione iniziale.
Si ritiene, quindi, che sussistano già nel giudizio tutti gli elementi per dichiararsi l’annullamento delle autorizzazioni del giugno 2011 senza necessita di ulteriore istruttoria. In via gradata, che l’istruttoria supplementare debba avere ad oggetto la correttezza, l’esaustività e legittimità degli studi, pareri e nullaosta acquisiti nel corso dell’iter procedimentale delle autorizzazioni stesse.
Sulla composizione del Collegio di Verificazione, infine, si rileva che il Ministro non può essere considerato “organismo munito di specifiche competenze tecniche” né soggetto estraneo al giudizio come previsto dall’art. 19 c.p.a.
Il Ministro, infatti è organo di vertice che garantisce l’indirizzo politico del dicastero nel rispetto della politica complessiva del Consiglio dei Ministri. Non sempre ha competenze tecniche. Anche la possibilità di farsi sostituire, essendo prevista come subordinata e, comunque, rimessa ad un organo politico non garantisce né la competenza tecnica del verificatore né la sua imparzialità.
Per i motivi esposti
CHIEDE
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Revocarsi il provvedimento istruttorio, ritenendo già sufficienti gli elementi acquisiti ai fini della decisione;
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In via gradata, modificarsi i quesiti affidati ai verificatori nel senso sopra specificato, rendendo oggetto del giudizio l’attività prodromica alle autorizzazioni:
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In tal caso modificare la composizione del Collegio dei Verificatori escludendone i ministri ed individuandosi organi indipendenti muniti di indiscutibile competenza tecnica.