Muos arrivano le risposte del tribunale amministrativo

Muos le risposte del tribunale amministrativo

di Daniela Giuffrida.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia si è finalmente espresso in merito ai 5 ricorsi “pendenti” sulla questione Muos di Niscemi, pubblicando la sentenza n. 461 del 13.02.2015 con la quale accoglie il ricorso presentato da Legambiente e dal Movimento no Muos Sicilia e dichiara “improcedibile” quello presentato nel 2011 dal Comune di Niscemi.
Si è pronunciato, dunque, il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Sezione Prima) ed ha accolto i ricorsi n. 1825/13 R.G. e n. 2397/13 R.G. e per l’effetto di ciò, ha annullato il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana del 24 luglio 2013, prot. n. 32513 che riguardava il provvedimento di revoca della revoca delle autorizzazioni, impugnato dal Comitato regionale Legambiente e dall’Associazione Movimento NO MUOS Sicilia, insieme a tre cittadini niscemesi.
Dunque, non essendo valida la revoca della revoca, torna a produrre i suoi effetti la “prima revoca” quella con cui il presidente Crocetta, il 29 marzo del 2013, aveva annullato tutte le autorizzazioni concesse dalla Regione Siciliana nel 2011, per l’istallazione del Muos.
Perché “cade” il ricorso del Comune di Niscemi contro le autorizzazioni del 2011 e viene dichiarato “improcedibile” dai giudici del Tar? Perché in quel ricorso il Comune impugnava le autorizzazioni concesse dalla Regione Siciliana nel 2011, autorizzazioni revocate da Crocetta proprio con quel provvedimento di revoca del 29 marzo 2013 sicchè, di fatto, non esistendo più le autorizzazioni viene meno il motivo del contendere. E quel primo ricorso diventa “improcedibile”.
Il Muos dunque deve essere bloccato NON PUO’ e NON DEVE essere messo in funzione perché privo di autorizzazioni.
Il TAR ha stabilito anche di compensare “le spese della lite fra tutte le parti in causa, ad eccezione del compenso da corrispondere al verificatore, Ing. Marcello D’Amore, posto a carico della Presidenza della Regione Siciliana, della Giunta regionale e dell’Assessorato Territorio e Ambiente, in solido”, quindi ha anche ordinato che la stessa sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ricordiamo che l’Associazione NO MUOS Sicilia, lo scorso 20 gennaio 2013 aveva prodotto, insieme a tre liberi cittadini niscemesi, un ricorso contro quell’”insano” provvedimento di revoca della revoca delle autorizzazioni che, di fatto, permetteva l’installazione delle tre parabole del MUOS all’interno della base americana NRTF-8 di Niscemi.
Quel ricorso rientrava nella sfera dei 5 ricorsi che le diverse “parti in gioco” avevano posto in essere presso il TAR di Palermo. I cinque procedimenti recavano le firme di diversi soggetti privati, nonché rappresentanti di alcuni Comitati No Muos (Comitato Mamme No Muos, “Movimento No Muos Sicilia”), ma anche di rappresentanti di enti locali oltre che di altre organizzazioni che, a vario titolo, avevano dimostrato di avere interesse.
Così erano scesi in campo in questo processo “ad adiuvandum” – anche del Comune di Niscemi – i Comuni di Acate, Mirabella Imbaccari, Vittoria, Ragusa, Modica e Gela.
Abbiamo cercato, insieme all’avv. Rossella Zizza, legale del Movimento No Muos Sicilia, di leggere per chiarire alcuni “passaggi” della sentenza. In calce il testo integrale.
Su quali presupposti si sono basati i giudici nel decidere la riunione dei 5 ricorsi?
Preliminarmente, trattandosi di ricorsi fra loro connessi, è stato deciso dal Collegio che venissero “trattati”, unitariamente (ai sensi dell’art. 70 c.p.a.). I 5 ricorsi, infatti, seguono e segnano le tappe di un iter complesso e discontinuo ma comune e da ultimo sfociato proprio in quel provvedimento di “revoca della revoca” del 24 luglio 2013 (prot. n. 32513) del Dirigente generale dell’ARTA.
Con ordinanza 21 dicembre 2012, n. 2713 il TAR aveva già disposto la verificazione, incaricando della stessa il prof Marcello D’Amore, preside della Facoltà d’Ingegneria dell’Università di Roma “La Sapienza” (con facoltà di delega). I quesiti formulati al verificatore erano tutto sommato di semplice risoluzione…
“1) qual è l’effettiva consistenza e quali sono gli effetti delle emissioni elettromagnetiche generate dall’impianto MUOS e dagli impianti di radiotrasmissione già esistenti presso la stazione radio di Niscemi?
2) tali emissioni sono conformi alla normativa nazionale e regionale in materia di tutela dalle esposizioni elettromagnetiche e di tutela ambientale delle aree SIC, nonché a quella antisismica?”.
“In data 27 giugno 2013 il verificatore depositava la relazione, concludendo per una grave incompletezza tanto dell’indagine di conformità del sito, con finalità di approvazione per gli effetti ambientali elettromagnetici del sistema MUOS, proveniente dalla Space and Naval Warfare System Center e riportata nello studio di incidenza ambientale dell’aprile 2008, quanto di quella svolta dall’ARPA (pagg. 23-4 della relazione).
Nel frattempo, con atto depositato il 27 marzo 2013 la Presidenza della Regione Siciliana rappresentava che era stata avviata la procedura di revoca delle due autorizzazioni impugnate e, palesando un conflitto d’interessi col Ministero della Difesa, interveniva ad adiuvandum avvalendosi di patrocinatori privati.”
Si può, dunque, procedere all’esame congiunto dei due ricorsi?
“Le revoche del 29 marzo 2013 prot. n. 15513 e prot. n. 15532, presentate dalle due ricorrenti (Comitato Legambiente e Associazione No Muos Sicilia) – precisa il legale – sarebbero da qualificare più esattamente come annullamenti d’ufficio, con la conseguenza che i lavori medio tempore eseguiti si devono considerare abusivi, perché privi ab origine di titolo legittimante.”
“La revoca del 24 luglio 2013 (c.d. revoca delle revoche) – prosegue – sarebbe, invece, tale, perché tiene conto di un dato sopravvenuto, che è la relazione ISS. Ciò posto, la revoca di luglio non potrebbe avere alcun effetto ripristinatorio, con la conseguenza che si sarebbero dovuti nuovamente acquisire nulla osta e pareri.”
E l’autorizzazione paesaggistica?
“Quella autorizzazione è mancante in ogni caso, in quanto quella resa nel 2008 sarebbe irrimediabilmente scaduta non potendosi fare applicazione, per varie ragioni, dell’art. 39 D.l. n. 69/13, norma comunque incostituzionale. Inoltre sarebbe scaduto anche il nulla osta, rilasciato dall’Azienda regionale Foreste demaniali, del 10 aprile 2008, prot. n. 2610, che aveva validità annuale. Sarebbe violata anche la normativa di cui all’art. 147 D.lgs. n. 42/02 ed anche gli artt. 122 ss l.r. n. 6/01 che prevedono una conferenza di servizi.
Conclusioni.
“Da quanto complessivamente fin qui esposto deriva, per un verso, che i lavori comunque compiuti, dopo l’annullamento d’ufficio con effetto retroattivo dei relativi atti autorizzativi, avevano perso il loro titolo legittimante, sicché la revoca che si è inteso disporre in data 24 luglio 2013, senza la riedizione del procedimento, non poteva avere alcun effetto ripristinatorio e di riviviscenza delle autorizzazioni rilasciate nel 2011 ormai definitamene eliminate dal mondo giuridico.
Il provvedimento del 24 luglio 2013 poggerebbe comunque su presupposti erronei e carenti.
La motivazione su cui si fonda la c.d. “revoca delle revoche” è la seguente: posto che la revoca del provvedimento di autorizzazione era prevalentemente motivata dall’assenza di uno studio rilasciato da un ente pubblico di rilevanza nazionale e che tale ente è stato individuato nell’ISS; visto che lo studio condotto dall’ISS conclude ritenendo rispettati i limiti della legislazione italiana in materia di protezione della salute umana dai campi elettromagnetici e prevedendo, in determinate condizioni, solo rischi del tutto trascurabili: ritenuto non più sussistenti i presupposti per l’applicazione del principio di precauzione, devono essere revocati gli atti di revoca precedentemente emessi.
Sussistono, ad avviso di questo giudice, i dedotti vizi di contraddittorietà fra atti, erroneità dei presupposti e difetto di motivazione.
Se il procedimento autorizzatorio originario, chiuso nel 2011, risultava incompleto per mancanza di studi inerenti non solo la salute, ma anche l’ambiente e il traffico aereo (fino a quel momento non considerato), e per tale ragione lo si è inteso annullare, non v’è dubbio che bisognasse provvedere ad una integrazione istruttoria su tutti quei profili e all’interno del procedimento, con l’indizione di una regolare conferenza di servizi estesa a tutti i soggetti titolari degli interessi pubblici coinvolti, e non poteva essere sufficiente l’acquisizione di un parere scientifico ab externo, reso da un organo tecnico ministeriale. Occorreva cioè non un ulteriore intervento in autotutela, ma un nuovo provvedimento positivo quale esito di un rinnovato procedimento di primo grado.
Ma v’è di più. L’inadeguatezza di siffatto studio a superare le carenze rilevate dall’Assessorato, e ancor prima dalla Giunta regionale, emerge anche sul piano contenutistico.
Lo studio dell’ISS costituisce un documento non condiviso da tutti i professionisti che hanno composto il gruppo di lavoro e – fatto ancor più significativo – risulta non condiviso proprio dai componenti designati dalla Regione Siciliana, Dott. Mario Palermo e Prof. Massimo Zucchetti.
I due esperti, con una loro autonoma relazione allegata allo studio ISS, evidenziano, fra l’altro, che rimangono aperte le valutazioni predittive in campo vicino, per le quali la stessa relazione principale dell’ISS dà atto trattarsi di un campo molto esteso vista la dimensione delle antenne (vd. pag. 20 relazione ISS) e di non avere a riguardo informazioni specifiche (vd. pag. 18), e che non sarebbe stata ben indagata nello studio ISS neppure la reale dimensione del rischio alla salute.
Con nota del 12 luglio 2013, indirizzata al Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, al Ministro della Salute e al Presidente della Regione Siciliana, il Presidente dell’ISS trasmetteva la relazione finale, evidenziando che per la parte relativa alla valutazione dei campi elettromagnetici i rappresentanti della Regione siciliana avevano stilato autonome conclusioni.
Con nota del 18 luglio 2013 il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione trasmetteva all’ARTA, all’Ufficio Legislativo e Legale e al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente la relazione finale del gruppo di studio, nonché copia della relazione degli esperti nominati dalla Regione quali, a loro volta, allegati alla nota del 12 luglio 2013.
Di tali “dissintonie” (così definite dai predetti esperti) nelle conclusioni raggiunte il provvedimento in esame non dà contezza alcuna, limitandosi in maniera succinta a richiamare e recepire le conclusioni della relazione dell’ISS.
Come invece evidenziato, con approfondita analisi, dal Prof. Marcello D’Amore, verificatore nominato da questo Tribunale nel ricorso proposto dal Comune di Niscemi e poi riconvocato con ordinanza n. 1025 del 16 aprile 2014 con lo specifico compito di integrare la precedente verificazione, estendendola allo studio dell’Istituto superiore di Sanità, le osservazioni critiche dei due esperti sono condivisibili e comunque l’ISS si è basato su procedure di calcolo semplificate che non forniscono accettabili indicazioni nell’ottica del caso peggiore. Conclude il verificatore affermando che “le problematiche riguardanti la mappa del campo elettromagnetico irradiato dalle parabole satellitari del MUOS in asse, fuori asse e in particolare in prossimità del terreno, il livello del campo elettromagnetico irradiato dalle antenne della base NRTF nel breve e nel lungo periodo, i possibili effetti causati dall’interazione di aeromobili con il fascio del MUOS sono trattate rispettivamente dall’ISS, dall’ISPRA e dall’ENAV in maniera non esaustiva e come tale suscettibile di ulteriori doverosi approfondimenti”.
Ne consegue che la rinnovata valutazione posta a base del provvedimento di revoca del 24 luglio 2013 poggia su presupposti erronei o incompleti,
Posto che costituisce fatto notorio, che emerge comunque anche dagli atti di causa, che l’aeroporto di Comiso non è rimasto chiuso dopo l’inaugurazione, i pareri resi da ENAV nel prosieguo dell’iter procedimentale, nei quali si individuano procedure strumentali di volo potenzialmente interessate dal fascio MUOS, pareri peraltro estesi agli aeroporti di Sigonella e Fontanarossa, da soli confermano la rilevata carenza istruttoria, della quale aveva dato atto pure il verificatore nella propria relazione, richiamando anche quanto dichiarato proprio dal dott. Bufo dell’Enav nel corso della seduta del 5 febbraio 2013 (vd. relazione – pag. 21).
Conclusa la minuziosa lettura della sentenza, ringraziamo l’avv. Zizza per la preziosa e sapiente collaborazione e decidiamo di contattare il prof Zucchetti.
Il noto scienziato, coordinatore del gruppo di studiosi che in tantissimi mesi di lavoro han messo le proprie conoscenze scientifiche al servizio della popolazione siciliana e niscemese in particolare, preparando quintali di pagine di relazioni e studi, il tutto sempre gratuitamente, in questi giorni si trova a Cuba per un congresso sulle applicazioni biomediche delle radiazioni.
A lui chiediamo un commento “a caldo” sulle decisioni del TAR e lui, senza minimamente scomporsi ci dice con tono inequivocabile: “Proprio come ho scritto sul “Manifesto” stamani, dimissioni dei vertici di ISS, ISPRA ed ENAV. Dimissioni anche di Crocetta se decide di non concedere la revoca della revoca della revoca. Alla Lo Bello: che la Regione mi rimborsi i soldi che mi deve o faccio causa alla Regione stessa e non scherzo.”
Quindi proprio come nel suo articolo, passa LUI a ringraziare il sindaco di Niscemi e tutti i Comitati NoMuos, il Mov¬mento NoMuos e alcuni politici, i suoi amici tecnici e scienziati: Massimo Coraddu, Mario Palermo, Gino Levis, Marino Miceli, Giuseppe Pace, Rino Strano, Eugenio Cottone, Alberto Lombardo, e tutti i tecnici e avvo¬cati NoMuos.
Infine, come è solito fare e senza sconti per alcuno: “nessun commento per il Ministero della Difesa, nessun grazie a fascisti ed assimilati sedicenti nomuos (il cui contributo è stato pari a zero.) Nessun grazie agli accademici siciliani e specialmente catanesi (per il loro silenzio assordante….) Alla US Navy: non vi fidate più di certi servi sciocchi: spostate la base lontano, in qualche altra colonia”
Noi, da Siciliani, consapevoli di quanti sforzi siano stati necessari per arrivare a questo risultato, a quanti sacrifici siano stati richiesti per riuscire a vivere questa giornata, da Siciliani, pur restando attenti a quanto seguirà, non possiamo non ringraziare tutti i tecnici e gli scienziati, tutti gli attivisti senza distinzione alcuna ma soprattutto ringraziamo quel piccolo grande uomo che risponde al nome di Turi Vaccaro e ringraziamo la tua famiglia, prof Zucchetti, per il tempo e l’energia che il tuo essere “siciliano e No Muos” ha portato via loro. Grazie.

D.G. 14.02.14

Questa la sentenza del Tar della Sicilia.