Le motivazioni della cassazione.

Non è terrorrismo, non c'è il grave danno e nemmeno la rinuncia all'opera. Gli accusatori sembrano ciccare in pieno.

di Valsusa Report.

Era il 9 Dicembre, per i fatti del 14 maggio,  finiscono in carcere pernovaro3 “attentato con finalità terroristiche, atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi, oltre che detenzione di armi da guerra e danneggiamenti”. Era il gip del tribunale di Torino, Federica Bompieri, che confermava la detenzione in carcere motivando che la lotta violenta contro il Tav è “un attacco alla legalità democratica”, un tentativo di “piegare” lo Stato italiano e di delegittimare le sue decisioni.

Il capo pool della Procura di Torino, Andrea Beconi, che si occupa del Tav: ”Siamo molto prudenti, la Cassazione potrebbe solo avere chiesto un chiarimento, o aver fissato un principio di diritto sull’interpretazione della norma sul terrorismo, e chieda di rivalutare i fatti alla luce dei principi” – “il fatto che non sia stata disposta la scarcerazione fa pensare che non sia stato un annullamento tout-court”.

La Cassazione ha annullato con rinvio al Tribunale di Torino.

Esultano i No Tav come riportato dai siti No Tav, – “i pm con l’elmetto, Padalino e Rinaudo, si erano affrettati a dire che la sentenza arrivava in seguito a motivazioni tecniche, di procedura, sminuendo di fatto la sentenza”.

La Cassazione, lasciate libere le motivazioni oggi 27 Maggio 2014, ha sentenziato che non ci può essere accusa di terrorismo: “la connotazione terroristica dell’assalto di Chiomonte non può essere efficacemente contestata in base alla generica denuncia di una sproporzione di scala tra i modesti danni materiali provocati e il macroevento di rischio cui la legge condiziona la nozione di terrorismo”, e continua, riferendosi alla procura, dicendo: “dovrà verificare se per gli effetti direttamente riferibili al fattostriscione contestato sia stata creata una apprezzabile possibilità di rinuncia da parte dello Stato alla prosecuzione dell’opera Tav, e di un grave danno che sia effettivamente connesso a tale rinuncia, o comunque, all’azione indebitamente mirata a quel fine” Di fatto  accolto il ricorso, presentato dagli avvocati Novaro e Pelazza in nome dei quattro attivisti No Tav Claudio Alberto, Niccolò Blasi, Mattia Zanotti e Chiara Zenobi, in carcere da cinque mesi per aver lanciato petardi e bottiglie incendiarie durante un sabotaggio messo a segno nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2013.

Le motivazioni della cassazione, nei confronti della procura e dell’ordinanza del Tribunale di Torino del 9 dicembre, diventano critiche dove viene “assunto una ricostruzione dei fatti non sufficientemente argomentata, per poi desumerne comunque conseguenza giuridicamente scorrette”. La Cassazione si riferisce ai fatti in essere: “dalle riprese il Tribunale ha tratto la conclusione che gli autori dell’assalto non potevano sapere chi o cosa sarebbe stato colpito dal lancio di bottiglie incendiarie, per l’ora notturna, ma soprattutto, perché gli ordigni venivano gettati in luogo non visibile degli autori del fatto, posto che l’area del cantiere erasaluti delimitata da un’alta recinzione”.

Risponde l’Avvocato Novaro, difensore degli imputati,  riferendosi al ricorso, l’aspetto importante affrontato era solo la qualificazione del terrorismo e solo di quello avevano parlato in aula a Roma. Anche se formalmente questa sentenza non entra nel processo in corso, la Corte d’Assise ne dovrà tenere conto nel suo giudizio. Ancora l’avvocato: “È vero che il processo si continua a fare sulle contestazioni originarie, tuttavia mi sento di dire che adesso sostenere la difesa sia un po’ più facile di quanto non sarebbe stato con una sentenza della Cassazione di diverso orientamento.

(V.R. 28-06-14)