Illegittima la firma sulla Legge Obiettivo per Chiomonte

Tangentopoli2, C'era Incalza a capo della Struttura tecnica di missione del Ministero dei Traporti e delle Infrastrutture.

di Valsusa Report

Come dicevamo nel precedente articolo, l’Operazione Sistema si è fermata a Torino e stenta per adesso ad arrivare nella Valle di Susa anche se si viene a conoscenza degli arresti eccellenti primo fra tutti Ercole Incalza capo della Struttura tecnica di missione del Ministero dei Traporti e delle Infrastrutture per ben 14 anni consecutivi. Alla conferenza stampa di oggi a Firenze gli inquirenti affermano “si può dire, anzi non si sbaglia dicendo che da una decina di anni il sistema era in piedi”.

Ed effettivamente in Valsusa alcuni effetti dell’operato della struttura tecnica di Missione presieduto da Incalza si sono visti in particolare sulla illegittima applicazione della Legge Obiettivo, legge ritenuta applicabile dalla errata nota numero n. 35092 dell’8 settembre 2009, l’Avvocato Massimo Bongiovanni ne svela i contorni, ecco cosa scritto: “nell’Allegato Infrastrutture al 7° DPEF 2010-2013, (sui cui il CIPE ha espresso parere il 15 luglio u.s.), troviamo l’intendimento di prevedere la realizzazione del collegamento ferroviario Torino-Lione tra le opere strategiche (N.d.r. c.d. Legge Obiettivo) risulta desumibile dall’esplicito richiamo, riferito al Sistema dei valichi, riportato in nota a margine delle tabelle relative agli interventi del Piano Infrastrutture strategiche. Dalle considerazioni sopra rappresentate consegue che la disciplina normativa applicabile è costituita dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e che, nello specifico, per il cunicolo esplorativo della Maddalena, trovi applicazione l’art. 167, comma 5 e l’art. 168″.

Di questo errore ne riportammo alcuni dati tecnici nell’articolo sulla Legge Obiettivo illegittimamente applicata fino al 2010, ma poi magicamente risorta a fronte della predetta errata nota che ha anche indotto in errore il tar Lazio, tutto qui ben spiegato. Quindi sappiamo che l’iter amministrativo della nuova linea ferroviaria Torino-Lione era illegittimo, ma a leggersi nelle note della Struttura tecnica di Missione, tutto procedeva benissimo.

Tabella 7 (pag. 81 allegato al 7° DPEF 2010-2013): Stato dell’arte della programmazione: opere rientranti nel Programma Infrastrutture Strategiche deliberate dal CIPE
Tabella 7 (pag. 81 allegato al 7° DPEF 2010-2013): Stato dell’arte della programmazione: opere rientranti nel Programma Infrastrutture Strategiche deliberate dal CIPE

La predetta nota venne prodotta dalla società Ltf durante il procedimento promosso dall’allora Comunità Montana Val Susa e Val Cenischia, nota proveniente dall’allora struttura condotta dal capo Incalza. Come visto questa nota a margine delle tabelle recita testualmente: “alla voce valichi sono comprese le opere ricusate dalla Corte dei conti ma non è compresa la Torino Lione”, mentre la missiva ministeriale riporta il contrario.

Il Trucco ha messo in errore il Tar Lazio ma non ha

Tabella 7 (pag. 86 allegato al 7° DPEF 2010-2013): Stato dell’arte della programmazione: opere rientranti nel Programma Infrastrutture Strategiche deliberate dal CIPE
Tabella 7 (pag. 86 allegato al 7° DPEF 2010-2013): Stato dell’arte della programmazione: opere rientranti nel Programma Infrastrutture Strategiche deliberate dal CIPE

ingannato l’avvocato Bongiovanni che si espresse bene, nell’arringa Fissore al processo sulle giornate del 27 giugno e 3 luglio 2011; bastava leggere per capire che la Torino-Lione non era nella Legge Obiettivo, così diventava interamente abusivo il cantiere Geognostico della Maddalena, ed avevano ragione i No Tav a non volerlo.

Ecco appunto, oggi con l’ipotizzato profilo delinquenziale ritratto dalle indagini del Ros e del procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, si può pensare anche ad altro. Lo stesso Incalza venne processato ma poi archiviato in un processo di corruzione di un magistrato (qui il link), dandogli così la possibilità, fino al gennaio scorso, di circolare liberamente.

V.R. 16.3.15

Note:

1 – proprio nel documento citato dalla nota in questione (Allegato al 7° DPEF 2010-2013) è indicato in modo esplicito l’esclusione del Tav Torino Lione dal novero delle opere strategiche di cui alla. Il predetto documento venne approvato dal CIPE con delibera n. 52 del 15 luglio 2009, pubblicato in G.U. il 21.1.2010 (Supplemento ordinario n. 14 Serie generale – n. 16 ); la predetta indicazione si rinviene nelle note a pag. 77, 86, 92, e 132 dell’allegato al 7° DPEF (note riferite all’asterisco delle tabelle 4, 7, 8 e 14 alla voce “Sistema Valichi”) è scritto esattamente il contrario di quanto attestato nella missiva ministeriale ché la citata nota in margine alle tabelle recita testualmente: “alla voce valichi sono comprese le opere ricusate dalla Corte dei conti ma non è compresa la Torino Lione”.

2 – Tar Lazio, sentenza 02372-2014 04637-2011 Reg. Ric., riferita al ricorso della Comunità Montana sull’illegittima applicazione della Legge Obiettivo al Tunnel Geognostico della Maddalena.